Art. 30

Articolo 30 – Genitori

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità

Una possibile ri-lettura dell’Articolo 30

Noi Cittadini Italiani:

  1. Riconosciamo ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.
  2. Impegnamo lo ~Stato a legiferare in modo da provvedere all’assolvimento dei compiti genitoriali quando questi siano in condizioni di incapacità genitoriale.
  3. Impegnamo lo ~Stato a legiferare in modo che anche i figli nati fuori dal matrimonio godano di ogni tutela giuridica e sociale spettante ai figli legittimi.
  4. Impegnamo lo ~Stato a limitare, con apposite norme, la ricerca della paternità. 
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