Art. 34

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu` alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

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