Art. 10

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo ~Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politi

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Una possibile ri-lettura dell’Articolo 10

Noi Cittadini Italiani:

  1. Impegnamo lo ~Stato Italiano a far rispettare la Costituzione Italiana e le leggi che ne derivano anche agli stranieri che si trovano sul territorio italiano.
  2. Impegnamo lo ~Stato Italiano a sviluppare accordi con gli altri ~Paesi in materia di accesso, transito e temporanea permanenza dei loro Cittadini sul territorio italiano e viceversa.
  3. Impegnamo lo ~Stato Italiano a regolare le richieste di transito, di temporanea o definitiva residenza dei Cittadini non italiani.  In particolare impegnamo lo ~Stato Italiano a regolare le richieste di asilo politico da parte degli stranieri che fuggono dai loro~Paesi di origine.
  4. Neghiamo allo ~Stato Italiano di concedere l’estradizione di Cittadini stranieri:
    1. se non è espressamente  prevista da trattati internazionali
    2. a causa di reati politici commessi nel ~Paese di provenienza e contrari alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana.