La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Una possibile ri-lettura dell’Articolo 13
Noi Cittadini Italiani godiamo della più ampia libertà personale limitata solamente dagli accordi fra di noi, stabiliti nella Costituzione Italiana e nel Diritto che ne consegue.
Noi Cittadini Italiani impegnamo lo ~Stato a legiferare e ad agire in modo da garantire la più ampia libertà personale dei Cittadini residenti o in transito sul territorio italiano.
Noi Cittadini Italiani, consentiamo che lo ~Stato possa adottare provvedimenti restrittivi sulla libertà dei Cittadini secondo il principio delle riserve di legge; nello specifico per ispezionare, perquisire, detenere i Cittadini.
Noi Cittadini Italiani impegnamo lo ~Stato affinchè predisponga e faccia rispettare la legge che definisce i limiti massimi della detenzione preventiva.
Noi Cittadini Italiani impediamo allo ~Stato di esercitare violenza fisica o morale su alcun Cittadino, libero o detenu