Provvedimenti

Affinamento per realizzare

Tutti i Cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
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[Art. 3, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, ……. Art. 135, Art. 136. Art. 137, Art. 138 

Indicatori

Non esistono indicatori che misurino la partecipazione attiva (iniziativa legislativa) dei Cittadini. 
Esistono tuttavia sistemi che almeno indicano la presenza di insituzioni di questo genere.
Democracy Index
V-Dem

Cosa sono i provvedimenti?

La parola provvedimento/i é una categoria che contiene molte tipologie di disposizioni regolatorie e sono il prodotto dell’«iniziativa legislativa» (proposta di provvedimento).
Prevalentemente si riferisce all’azione delle PA. Anche nel privato si decidono provvedimenti che tracciano le trasformazioni da eseguire.
Possono essere leggi, norme, delibere, disposizioni, decreti, ordinanze, deliberazioni e molte altre.
In sostanza i provvedimenti sono il risultato dei processi decisionali della governance.
Da una parte osserviamo che i provvedimenti sono strumenti per governanare dinamicmente le trasformazioni della società, dall’altra perepiamo che la Costituzione sembra voler rappresentare un sistema immobile.

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
La Natura, sempre in movimento, provoca trasformazioni e discontinuità nell’ambiente.
Gli effetti del cambiamento sono percepiti relativisticamente: favorevoli o sfavorevoli a seconda del punto di vista.
L’uomo contribuisce a modificare l’ambiente e il suo futuro.
In alcune circostanze riesce a prevedere il futuro e consapevolmente lo modifica (es. lanciare una freccia che colpisca una preda in corsa, in un momento e in un luogo futuro).
Prevedere il futuro è una capacità condivisa da tutti gli esseri viventi, sebbene con diversi gradi di raffinatezza computazionale.
Gli uomini si aggregano in società organizzate, con l’aspettativa di una migliore qualità della vita. Per consentirne l’operatività, le dotano di un sistema di governance con capacità di prevedere il futuro, di progettare e mettere in opera trasformazioni atte alla concretizzazione delle aspettative. Ciò che nel privato si chiamerebbero «progetto di trasformazione», nelPubblico si chiamano «provvedimenti» (o anche leggi, norme, delibere, disposizioni, ecc.)   
Curiosità: sono tutte la femminile. 

I processi decisionali
Gli Amministratori Pubblici agiscono secondo processi decisionali. Nella Costituzione non si dà rilievo alla dimensione orizzontale e trasversale dei processi decisionali edesecutivi; eppure per ottenere il risultato atteso, nella maggior parte dei casi, è indispensabile la cooperazione di molte funzioni (verticali) delle PA.
 
Anche le sentenze delle diverse corti di giustizia sono provvedimenti perchè forniscono l’interpretazione delle norme, cioè su quali comportamenti sono accettabili e quali non lo sono, dalle quali deriva l’imposizione di comportamenti non solo risarcitori e mitiganti i danni, ma specialmente contribuiscano a prevenire il ripetersi dei fenomeni sfavorevoli.
In sostanza, i provvedimenti dovrebbero essere decisioni che bloccano i comportamenti non accettabili (cioè che danneggiano la qualità della vita dei cittadini) e che attivano comportamenti accettabili (cioè che migliorano la qualità della vita dei cittadini). 

Un provvedimento, non basta
L’emissione di un provvedimento è il punto di partenza, la motivazione e l’aspettativa di un cambiamento, ma non è sufficiente.
Bisogna anche agire perchè il futuro si concretizzi. La trasformazione ideata nel provvedimento, deve produrre i risultati attesi, cioè gli obiettivi che spesso non sono nemmeno enunciati chiaramente.
Inoltre la frammentazione, in silos funzionali compartimentati, dell’amministrazione pubblica ostacola l’avanzamento del processo di traformazione per sua natura trasversale ai silos funzionali.
Il risultato è che gli obiettivi vengono raggiunti lentamente, inefficientemente, spesso con modesta efficacia e con numerose esternalità sfavorevoli (eterogenesi dei fini).
Noi cittadini siamo abituati a considerare che il compito della Governance si esaurisca con l’emanazione di un provvedimento.
C’è grande fibrillazione dei cuori, degli animi e mediatica quando si tratta di predisporre un provvedimento, ma solo per quanto mediaticamente interessante. Nel piú ampio disinteresse per tutto quanto deve seguire, anzi eseguire. Il percorso realizzativo viene considerato banale, noioso e perciò, lasciato nelle mani di persone anch’esse noisoe e perfino rompiscatole nel presentare continuamente problemi dicui ben pochi vogliono occuparsi.
Peccato, perchè è il processo realizzativo che produce i risultati concreti. Oltre che essere appunto essenziale alraggingimento delrisultato, normalmente è tutt’altro che banale e richiede competenze assai piú complesse che del solo «parlare». 
Della realizzazione dovrebbe occuparsene l’Esecutivo che così si chiama per proprio per questa ragione.  Agli altri organi della governance spetterebbe il compito di controllare l’avanzamento dei lavori, fino alla fine, almeno fino a quando emergono i primi risultati. Cosa non certa edata per scontata in molti settori della PA.
Quest’enorme lacuna di azione e di attenzione, lascia il Cittadino nell’ingenuo  convincimento che qualcuno si stia adoperando per applicare la trasformazione.
Volutamente il Cittadino non è sollecitato a controllare l’avanzamento dei lavori la produzione dei risultati. Anche la Governance ritiene di avere finito il suo compito con l’emissione di un provvedimento.
Si tratta di un circolo vizioso, pigro, difficile da discontinuare; eppure anche i cittadini sono disinteressati al fare e ai risultati. Anche loro credono che basti emettere un provvedimento per cambiare il futuro del ~Paese.

Gli avvocati non risolvono i problemi
Al danno si aggiunge la paradossale auto-assoluzione collettiva che consolida la grottesca idea che, alla fine, spetta all’Amministrazione della Giustizia punire ogni inadempienza della Governance e dei Cittadini. Ovviamente tale approccio omette, tace del tutto, sulla necessità di evitare la reiterazione delle inadempienze.
Il fatto è che l’Amministrazione della Giustizia si attiva solo a fatto compiuto, quando il danno è ormai già fatto. Il grande esercito di avvocati e di magistrati è mobilitato sul danno prodotto, sull’identificazione del colpevole e sulle punizioni da erogare.mMa è lontano dall’idea che il risultato non e ancora stato prodoto e si deve fare qualcosa perchè l’esecuzione sia portat a termine con successo.
Se i provvedimenti non funzionano, evidentemente non è l’AdG che può aggiustare un sistema che si è rotto.
È necessario che i provvedimenti diventino sinonimo di «progetti». Devono integrare tutte le funzioni coinvolte in un processo continuo, senza barriere, pensato e condotto con un metodo articolato in passi a partire dalla definizione degli obiettivi che terminano con il raggiungimento dei risultati attesi.

Conclusioni e proposte
Quanto detto sembra un sogno lontano, romantico; una meta troppo ambiziosa. Ad alcuni sembra noioso, poco interessante, poco «politico» (cioè poco incendiario nelle emozioni, come se le emozioni aiutassero a superare le sfide e a portare a compimento l’iniziativa).
La sfida è grande, forse troppo grande.
Vi sono tuttavia tappe intermedie eseguibili. Per esempio:

• Le riforme non siano dichiarazioni astratte, ma siano trattate come un programma di lavoro mirato ad obiettivi bene definiti, soggetto a controlli, intermedi e finali, di avanzamento e di qualità.
Le riforme sono progetti di trasformazione come tutti gli altri, nel privato e nel pubblico.
• Nelle agende delle Camere potrebbero essere inseriti i resoconti periodici e il dibattito sull’effettivo impatto positivo dei provvedimenti sulla qualità della vita.
• I provvedimenti potrebbero essere accompagnati nel dibattito alle Camere da una sorta di «scheda provvedimento» che riassuma gli aspetti essenziali che ogni progetto richiede siano definiti: obiettivi quantitativi, tempi, risorse, metodi, controlli, azioni di cancellazione/sostituzione/riconferma dei precedenti provvedimenti simili.
• I cittadini potrebbero essere informati periodicamente e sinteticamente sull’avanzamento dei lavori e sul funzionamento dei provvedimenti. Come è prassi nella disciplina della buona amministrazione.

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