La Repubblica riconosce il Diritto di proprietà in capo alle persone fisiche e alle società. La proprietà riassume in sé tutti i diritti di trasformazione sul bene posseduto.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti pubblici o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. I diritti subordinati al diritto di proprietà possono essere oggetto cessione e di acquisto.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
[Art. 42, Art. 43, Art. 44]
Citazioni [Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 47]
Indicatori
Non sembra esistano indicatori relativi alle transazioni sulla proprietà.
Il diritto alla proprietà privata è un marcatore di democrazia.
In alcune tirannie e prevista la proprietà, ma tale diritto può essere soppresso o modificato in qualsiasi momento dall’autocrate. In democrazia tali modifiche dipendono esclusivamente dalla legge.
Una bizzarria semantica
La proprietà potrebbe essere una caratteristica di un oggetto (tangibili o intangibile); per esempio l’aria è calda («calda» è la proprietà dell’aria in quel momento). Oppure potrebbe essere una proprietà privata, sempre accompagnata dalla sua caratteristica (privata).
Nel linguaggio giuridico la proprietà è il dominio, ambito, sul quale si esercita il potere.
La parola proprietà si intende sempre privata, a meno che non sia pubblica o seguita dalla parola che ne indica la caratteristica.
Una bizzarria linguistica che però è interessante specialmente per lo scopo di questo progetto: determinare significati univoci.
Una precisazione
Una categoria linguistica aggrega tutte quelle parole che hanno almeno una qualità in comune. Nel caso della categoria «proprietà» si tratta di un diritto, appunto di proprietà, che aggrega tutti i diritti di trasformazione sul bene in questione. Cioè il proprietario può vendere, modificare, bucare, limare, alzare e quasiasi altra trasformazione voglia applicare (ovviamente entro i limiti della legge). Il «possesso» invece implica la limitazione della proprietà; ovvero chi possiede, non esendo il proprietario, modifica il bene senza averne il diritto; ma si comporta come se lo avesse. Anche questa sarebbe una bizzarria del diritto.