La Repubblica riconosce che i sindacati sono una forma di società mirata a difendere gli interessi di una o piú categorie di Cittadini e di Società.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
[Art. 39, Art. 40]
Citazioni [Art. 39, Art. 40]
Indicatori
OECD/AIAS ICTWSS Database
È lo strumento principale: Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts. Copre 56 Paesi su un arco di 60 anni e include:
Altre pubblicazioni OCSE collegate
Tendenza di fondo: la densità sindacale è in declino continuo dagli anni ’80 in quasi tutti i Paesi OCSE, così come la copertura contrattuale, con forti differenze tra Paesi nordici (>70%) e anglosassoni o dell’Europa orientale (<20%).