Proponiamo la definzione: il «popolo» sono tutte le persone che si trovano sul territorio/giurisdizione italiana. Solo una parte del popolo sono i Cittadini Italiani, quelli che determinano le regole di convivenza».
La Costituzione cita il popolo in soli quattro articoli, ad ogni volta pare esprimere una interpretazione, simile a «i Cittadini che hanno diritto di voto sull’amministrazione del ~Paese». Concetto che non sembra sufficiente a determinare quali comportamenti adottare con tutte le persone che si trovano a buon diritto nel ~Paese.
La Treccani dice: «gruppo di esseri umani, che occupano un’area geografica definita, spesso costituiti in collettività nazionale». Spesso costituiti, ma non sempre. Anche questa definizione non sembra sufficiente.
[Art. 1]
Citazioni [Art. 1, Art. 71, Art. 101, Art. 102]
Il popolo nella Costituzione
Nell’Art.1 afferma che «la sovranità sta al popolo», cioè il decisore di ultima istanza è il popolo, nelle varie forme rappresentative previste dalla Costituzione come per esempio la Repubblica Italiana, il Parlamento, il Sindaco ed altre ancora. Sul territorio italiano transitano o risiedono moltissime persone che non hanno la cittadinanza italiana. È chiaro perciò che la definizione della Treccani è più ampia del concetto espresso dalla Costituzione.
Nell’Art. 71 precisa che «Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi», cioè propone leggi che poi dovranno essere approvate dal potere legislativo. Anche in questo caso viene istintivo pensare che i propositori possano essere solo i titolari di sovranità e cioè di cittadinanza italiana.
Nell’Art. 101 «La giustizia è amministrata in nome del popolo» ovvero per conto del popolo. Un grandissimo potere che in democrazia è esercitato dal popolo e non dal prìncipe.
Nell’Art. 102 ribadisce che «La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia».