La Repubblica impegna lo ~Stato a risolvere le controversie per via pacifica, cioè attraverso un processo di arbitraggio terzo, indipendente e pre-regolato, nell’interesse delle parti coinvolte.
Impedisce allo ~Stato di aggredire gli altri popoli e ~Paesi con la violenza e con la guerra.
Impedisce inoltre allo ~Stato di tentare di risolvere, con mezzi violenti, le controversie internazionali.
La Repubblica sollecita lo ~Stato a promuovere, a sviluppare e a partecipare, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle istituzioni e organizzazioni internazionali mirate ad assicurare la pace e la giustizia fra ~Paesi, oltre che a risolvere pacificamente le controversie internazionali.
Per favorire la formazione di tali organizzazioni, la Repubblica puó acconsentire, in via esclusiva, alla parziale cessione di sovranità a quelle organizzazioni.
La Repubblica richiede allo ~Stato di organizzare le forze di difesa dello ~Stato in qualità e quantità adeguate ad esercitare sufficiente deterrenza verso i tentativi di abuso da parte di altri ~Stati contro l’Italia.
La Repubblica, in caso di fallimento di tutti i tentativi ricomposizione pacifica delle controversie …….
La Repubblica stabilisce che la difesa della Patria è sacro doveredel Cittadino.
La Repubblica stabilisce che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
La Repubblica stabilisce che l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico.
[Art. 11]
Citazioni [Art. 11, Art. 24, Art. 52]
Militarized Interstate Disputes (MID) – dataset COW che cataloga scontri armati tra stati
Uppsala Conflict Data Program (UCDP) – morti in conflitto, intensità, attori coinvolti
Global Peace Index (GPI) – indice composito su violenza, sicurezza, militarizzazione
Numero di espulsioni di diplomatici / rotture di relazioni
Sanzioni economiche imposte (quantità, settori, durata)
Voti contrari/astenuti all’ONU su risoluzioni specifiche
Ricorso a tribunali internazionali (ICJ, WTO dispute settlement)
Political Risk Index (ICRG, PRS Group) – rischio paese legato a instabilità esterna
Conflict Barometer (HIIK) – scala 1–5 da dispute latenti a guerra
Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) – eventi geolocalizzati in tempo quasi reale
Variazioni negli scambi bilaterali (proxy per deterioramento relazioni)
Costo dei credit default swap sovrani durante crisi
Flussi di investimento diretti estero (FDI) tra paesi in disputa
Sentiment analysis su fonti mediatiche (es. GDELT Project)
Sondaggi come Pew Global Attitudes su percezione reciproca tra paesi.
La Giustizia non è la morale, ma è Amministrazione della Giustizia secondo le leggi della Repubblica. La Giustizia non è nemmeno vendetta come può apparire quando qualcuno «chiede giustizia». La giustizia solo in parte può riparare un danno, per lo piú serve ad evitare che il danno si ripeta.
La Repubblica obbliga lo ~Stato:
– A garantire che tutti possano agire in giudizio, in ogni stato e grado del procedimento, per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi.
– Ad assicurare, con appositi istituti, che i non abbienti abbiano i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
– A legiferare per determinare determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
La Repubblica impone allo ~Stato di garantire e agire affinchè nessun Cittadino possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di restrizione della libertà personale (sicurezza) se non nei casi previsti dalla legge.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
[Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28]
Citazioni [Art. 13, Art. 15, Art. 21, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 66, Art. 80, Art. 82, Art. 101, Art. 102, Art. 103, Art. 105, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 111, Art. 134, Art. 135, Art. 137]
L’esplicito impegno a risolvere le controversie, interne ed internazionali, per via pacifica via arbitraggio terzo, è un marcatore di democrazia.